Come può un condominio istituire un fondo cassa comune e come può gestirlo seguendo la normativa vigente.
Quando si tratta di condominio bisogna stare sempre molto attenti alla normativa di riferimento e a quello che si può e non si può effettivamente fare. Più volte la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla gestione condominiale e alle sue finanze; una delle questioni più dibattute riguarda la creazione e l’uso di una cassa comune.
L’assemblea condominiale può decidere di creare un fondo cassa da utilizzare in determinate situazioni. La creazione del fondo può avvenire in diverse modalità ed essere destinata a più finalità. Tuttavia per arrivare alla creazione dello stesso è necessario che si abbia l’approvazione della maggioranza dei condomini.
Nello specifico, a seconda della destinazione di uso del fondo cassa la sua approvazione richiede maggioranze differenti; se si tratta dell’istituzione di una cassa comune per la gestione delle spese di ordinaria o straordinaria manutenzione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea, purché comunque rappresenti almeno un terzo dell’edificio. In altri casi è necessaria una maggioranza diversa ovvero quella del 50%+1 dei presenti che rappresentino però almeno 500 millesimi.
A cosa si può destinare il fondo cassa di un condomino
Come si accennava prima il fondo cassa di un condominio può essere destinato a diverse finalità, ma in particolare sono due i casi e si tratta di fattispecie ben differenti.
Con un’ordinanza del 2024, la Cassazione ha ribadito che è legittima la delibera assembleare che approva in bilancio consuntivo in cui si prevede l’istituzione di un fondo cassa. Nel caso specifico dell’ordinanza si fa riferimento all’utilizzo dell’avanzo di gestione ovvero quella somma eventualmente avanzata al termine dell’anno e che viene utilizzata appunto come fondo per eventuali spese future e improvvise invece di essere restituita ai condomini secondo le percentuali spettanti.
Secondo quanto sottolineato dalla Corte, nulla cambia al singolo condomino se le somme gli sono restituite subito o se siano invece computate dalle spese dell’annualità successiva. È a discrezione dell’assemblea presente decidere come destinare la somma e non è necessario inserire l’argomento nella convocazione di assemblea.
L’altra ipotesi quella dell’istituzione di un fondo cassa che vada a coprire i debiti dei condomini morosi. La situazione però si fa più complessa e delicata tant’è che la giurisprudenza da stabilito che l’assemblea non può ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali, salvo che non vi sia l’unanimità dei condomini, in quanto questa decisione va ad incidere sulla ripartizione delle quote e quindi sulle somme da versare. A fronte di questo, l’istituzione di un fondo cassa che copra i debiti dei morosi deve per forza di cose ottenere l’unanimità dei condomini.